TASI: Immobile concesso in comodato ai figli
Nel caso di immobili, concessi in comodato a figli o a genitori (parenti 1° grado in linea retta) che li utilizzano come abitazione principale, è possibile trattare tali immobili come fossero abitazioni principali.
È necessario che l’equiparazione venga prevista dal comune ed è limitata:
– alla quota di rendita non eccedente i 500 euro;
– o ai casi in cui l’ISEE familiare non supera i 15.000 euro annui.
Dunque, se la rendita è pari a 700 euro, fino a 500 euro si applica l’aliquota dell’abitazione principale e la detrazione fissa e maggiorata per i figli; per l’eccedenza di 200 si applica l’aliquota degli altri immobili, senza detrazioni.
Se invece l’ISEE familiare fosse inferiore a 15.000 euro annui, si applica l’aliquota dell’abitazione principale e le detrazioni sull’intera rendita di 700 euro.
Se si calcola la TASI su un’abitazione principale, anche se in via assimilata, come nel caso del comodato ai figli o genitori, l’obbligo di versamento ricade sul possessore e non sull’occupante (FAQ del MEF del 04.06.2014). Ma questo è vero fino alla soglia dei 500 euro. Oltre i 500 euro, si applicano le regole degli “altri immobili”, quindi scatta anche la compartecipazione dell’occupante al tributo, assieme al possessore (10% – 30% o 10% in mancanza di delibera).
FONTE: fiscal-focus.info
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