Costruttore e datore di lavoro responsabili per l’infortunio causato da macchina difettosa
In caso di infortunio sul lavoro dovuto all’utilizzo di un macchinario non sicuro, a rispondere del reato di lesioni personali sono sia il costruttore che il datore di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 38955 del 23/09/2014, escludendo la rilevanza del comportamento del dipendente (peraltro in concreto «non abnorme»), in quanto comunque superato dall’«insufficienza della cautele» previste dalla legge.
IL FATTO
Un’operaia addetta ad una macchina che produce strisce depilatorie si era trovata, a seguito di un disallineamento, del resto molto «frequente», ad azionare, «secondo una prassi in uso», la leva per far alzare i due rulli ed aveva quindi pulito la cera fuoriuscita. Poiché i due rulli «si spostavano in continuazione, aveva cercato di raddrizzarli con la mano sinistra, ma il rullo le aveva preso il quarto dito della mano, strappandole l’apice». Secondo i tecnici che avevano condotto gli accertamenti, la zona non era protetta e segregata a dovere, al punto di consentire l’ingresso della mano, grazie all’uso di una chiave nella disponibilità dei lavoratori.
Come rilevato dal giudice di merito il datore era ben a conoscenza della situazione ed anche del fatto che frequentemente la macchina andava fuori fase. Del resto non risultava neppure alcuna formazione professionale della dipendente. Invece, la responsabilità della ditta costruttrice, sempre secondo la Corte d’Appello, era riconducibile «non solo alla realizzazione della macchina, ma anche all’omissione prima della consegna del dovuto controllo sulla funzionalità della medesima in condizioni dl sicurezza».
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Suprema Corte nel condividere la decisione di merito boccia entrambe le doglianze. In particolare per quanto concerne il datore chiarisce che «la semplicità dell’operazione manuale posta in essere dalla lavoratrice non esclude la necessità della segregazione degli organi in movimento prescritta dalla legge». Inoltre, non può neppure applicarsi il principio giurisprudenziale secondo cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, «è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro». Mentre così non era vista la frequenza dei disallineamenti a cui facevano seguito gli interventi di risistemazione della macchina da parte dei lavoratori.
Con riferimento al ricorso della ditta costruttrice, poi, la Corte rileva che i giudici del merito correttamente «hanno evidenziato che le parti rotanti della macchina avrebbero dovuto essere protette e segregate a monte, in conformità alle disposizioni di sicurezza, in maniera tale da impedire che entrassero in contatto con parti del corpo dell’operatore o, in alternativa, ove ciò fosse imposto da esigenze di produzione, che sarebbe stata necessaria la predisposizione di un sistema che consentisse in caso di contatto il rapido arresto dei rulli, si da garantire in ogni caso la sicurezza del lavoratore».
FONTE: lavorofisco.it