Registro Imprese: cambia l’iscrizione
Il Mise con la circolare 3673 fornisce chiarimenti sulle nuove procedure.
Premessa – E’ entrata in vigore il 1° settembre scorso l’iscrizione immediata delle aziende e degli atti notarili al Registro Imprese prevista dal DL 91/2014 (convertito in Legge 116/2014), a patto però che alla richiesta sia allegato un atto notarile (sia atto pubblico che scrittura privata autenticata). L’art. 20 comma 7 bis del Decreto prevede infatti l’iscrizione immediata al Registro Imprese in caso di richieste spedite per via telematica con allegato un atto notarile, con l’obiettivo di facilitare le procedure per l’avvio delle attività economiche. Il Ministero dello sviluppo economico è intervenuto lo scorso 19 settembre con la circolare n. 3673 con la quale ha fornito chiarimenti ed indicazioni in merito all’attuazione delle nuove procedure di iscrizione.
Decreto semplificazioni – Con l’art. 20, comma 7 bis del D.L. 24.6.2014, n. 91, convertito con la Legge 11.8.2014, n. 116 è stato previsto che “Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all’avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all’attività dell’impresa, quando l’iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro procede all’iscrizione immediata dell’atto. L’accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto. Resta ferma la cancellazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni.”
Entrata in vigore – Il Mise con la circolare in esame ha innanzitutto chiarito che la novella legislativa si applica a partire dal 1° settembre. Inoltre la stessa si applica alle istanze trasmesse dall’1 settembre in poi, ciò vuol dire che restano escluse dal nuovo regime tutte quelle presentate fino al 31 agosto, anche se prese in esame dopo l’1 settembre o che a questa data risultano sospese. La semplificazione delle procedure di iscrizione nel registro delle imprese non si applica alle società per azioni e alle imprese individuali.
Atti – La norma richiede che si tratti di iscrizione basata su un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. Al riguardo il Mise ritiene che il legislatore abbia inteso riferirsi oltre che agli atti notarili anche a tutti gli atti provenienti da un’autorità pubblica, ad esempio le sentenze. Sono, quindi esclusi gli atti provenienti da professionisti diversi. In proposito devono ritenersi esclusi anche gli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata stipulati ai sensi del comma 1 bis dell’art. 36 della legge 6 agosto 2008 n. 133 che consente la sottoscrizione digitale degli atti di trasferimento di quote delle s.r.l. e la trasmissione presso l’ufficio del registro delle imprese a cura di un intermediario autorizzato.
Responsabilità – Il Mise specifica poi che il controllo del conservatore del registro è limitato alla sola verifica dei requisiti di ricevibilità dell’atto (competenza territoriale della camera di commercio e autenticità della sottoscrizione della domanda). Ma dopo l’iscrizione immediata il giudice del registro imprese, su indicazione del conservatore, accerta se il notaio ha rispettato la legge ed, eventualmente, ordina la cancellazione dal registro imprese dell’atto iscritto. Resta ferma la cancellazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 2191 del codice civile.
Mancanza di pec – Infine il Mise afferma che sembra giusto ritenere che la norma contenuta nel comma 7 bis, dell’art. 20 del D.L. 24.6.2014 convertito con la L. 11.8.2014, n. 116 debba considerarsi derogabile nel caso in cui l’istanza di iscrizione di un atto basato su atto pubblico o scrittura autenticata pervenga all’ufficio del registro delle imprese da parte dell’impresa che non ha provveduto alla comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata a norma di legge.
FONTE: fiscal-focus.info