IVA: in arrivo novità e semplificazioni
Semplificazioni del modello Intrastat servizi – L’articolo 23 del decreto di legge delega affida a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione in esame, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, il compito di semplificare il contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi, cosiddette “generiche” (diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972), rese nei confronti di soggetti passivi Iva stabiliti in un altro Stato UE e quelle da questi ultimi ricevute.
Tale modifica ha lo scopo di ridurre il relativo contenuto alle sole informazioni concernenti:
• i numeri di identificazione Iva delle controparti;
• il valore totale delle transazioni suddette;
• il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
• il Paese di pagamento.
Il decreto propone l’abrogazione dell’obbligo di fornire le informazioni aggiuntive attualmente previste, non essendo le stesse utilizzabili per alimentare la banca dati delle partite Iva comunitarie (VIES).
In CNDCEC, in occasione dell’audizione tenutasi lo scorso 24 luglio 2014 in Senato, ha manifestato la propria posizione sulla questione. Pur apprezzando l’intento di semplificare l’adempimento, il Consiglio ha ritenuto, tuttavia, che lo stesso risulta ancora troppo gravoso rispetto agli standards degli altri Stati membri UE.
Francia e Inghilterra, ad esempio, si limitano a richiedere, ai fini che qui interessano, soltanto il numero di identificazione Iva delle controparti e il valore totale delle transazioni suddette effettuate nel periodo di riferimento.
Il Consiglio propone dunque, di adeguare la normativa interna ai predetti standard comunitari.
Il Consiglio segnala, infine, che la normativa comunitaria non prevede l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi acquisite dai soggetti stabiliti in Italia, per cui se ne propone l’abrogazione.
Comunicazione annuale delle operazioni Black list – Dal 1° luglio 2010, al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale attuata con caroselli Iva e società cartiere, i soggetti Iva nazionali sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le transazioni attive e passive superiori a 500 euro (limite così fissato dal D.L. n. 16/2012), intrattenute con operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, i c.d. Black list, il cui elenco è quello del D.M. 04.05.99 (per le persone fisiche) e del D.M. 21.11.2001 (per le società).
Il modello di comunicazione è presentato con cadenza:
• trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 euro per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie: cessioni di beni; acquisti di beni; prestazioni di servizi; acquisti di servizi;
• in tutti gli altri casi il modello di comunicazione è presentato con periodicità mensile.
L’art. 21 dello schema di decreto della Legge delega, in fase di approvazione, prevede due semplificazioni:
– fissa l’obbligo di comunicazione a cadenza annuale;
– aumenta il limite di esonero, entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione dell’operazione, da 500 a 10.000 euro.
Si cerca di riscrivere, dunque, l’articolo 1 del D.L. 98/2010, prevedendo che la comunicazione annuale delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori Black list, si renda obbligatoria solo qualora l’ammontare complessivo annuale sia superiore a 10.000 euro.
La soglia di 10.000 euro, che fa scattare l’obbligo delle comunicazioni delle operazioni con i Paesi black list, va applicata all’ammontare annuale e non alle singole operazioni.
Nonostante il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti si sia mostrato non concorde con tale interpretazione, la soglia è da considerarsi annuale secondo quanto emerso in commissione Finanze dalla bozza di parere che si appresta a rilasciare al Governo sulle semplificazioni fiscali.
La soglia, dunque, non è riferita a ogni singola operazione, ma va fatto il cumulo su base annuale.
In aggiunta alla nuova veste grafica del modello (che implica oggi la compilazione del quadro BL), viene prevista la futura variazione di periodicità di comunicazione (non più mensile o trimestrale) e di conseguenza della scadenza, che sarà unica e sostituirà quelle previste dagli artt. 2 e 3 del D.M. 30 marzo 2010.
Infatti, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 30 marzo 2010, il modello di comunicazione è presentato in via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Probabilmente verrà prevista una scadenza simile: al 31 gennaio dell’anno successivo.
Al fine di stabilire la periodicità della presentazione del modello, dunque, non si dovrà più tener conto delle cessioni di beni ovvero delle prestazioni di servizi registrate nei quattro trimestri precedenti nei registri IVA (o se precedente, l’annotazione nelle scritture contabili obbligatorie).
Il periodo diventerà annuale per tutti.
Nella sua attuale formulazione, il decreto stabilisce che entrambe le novità si applicano già alle operazioni poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso (anno solare che, salvo ritardi nell’iter di approvazione o modifiche in corso d’opera nella stesura delle disposizioni, dovrebbe essere il 2014).
Se questa formulazione della norma verrà confermata, e se il decreto legislativo entrerà in vigore nel 2014, occorrerà quindi presentare entro le scadenze del 10 aprile o del 20 aprile 2015 la comunicazione “a consuntivo” relativa alle operazioni del 2014 stesso, e non vi sarà più l’obbligo di presentare le comunicazioni mensili o trimestrali del 2014.
Ciò, secondo il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, solleva qualche dubbio in ordine alla circostanza se operazioni non comunicate per errore nei modelli dei primi mesi del 2014 possano essere segnalate senza sanzioni nella comunicazione polivalente presentata nell’aprile 2015. La risposta dovrebbe essere affermativa, in quanto la comunicazione annuale “assorbirebbe” anche le comunicazioni già presentate o che dovevano essere presentate. Il CNDCEC ha proposto, pertanto una espressa disposizione in tal senso.
FONTE: fiscal-focus.info