Cassazione Penale: Anche i terzi non qualificabili “lavoratori” sono destinatari delle misure di prevenzione
Con la recente sentenza del 1° settembre 2014 n.36438 la Quarta Sezione Penale della Cassazione, giudicando sulle responsabilità relative alle lesioni subite da un lavoratore nell’ambito di una vendemmia, ha ribadito il suo orientamento secondo cui “anche i terzi, quando si trovano esposti ai rischi di un’attività lavorativa, devono ritenersi destinatari delle norme di prevenzione.
Questa la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza: “All’interno dell’azienda agricola …… gestita da B.M., T.A. stava lavorando alla macchina “pompa per mosti”, spingendo con le mani l’uva dallo scivolo di metallo verso la tramoggia della pompa, quando veniva afferrato dall’organo lavoratore della pompa (coclea) al braccio destro, riportando gravi lesioni consistite in una frattura all’avambraccio destro con ampia ferita lacero contusa, con conseguente amputazione dello stesso avambraccio.
La macchina all’atto dell’infortunio risultava priva della griglia di protezione ed, al fine di permetterne il funzionamento in assenza di tale dispositivo di sicurezza, risultavano inserite due chiavi supplementari (non solidali ad alcuna parte della macchina), atte ad escludere i dispositivi elettrici di sicurezza della macchina.
Dagli atti emergeva che la macchina “pompa per mosti” era stata installata dai dipendenti C.R. e P.C. nel piazzale dell’azienda agricola sin dalla mattina per le operazioni di vendemmia e che il T., giunto in azienda intorno alle ore 16,00, aveva chiesto se vi fosse bisogno di aiuto per la vendemmia, iniziando subito dopo ad operare alla pompa, spingendo con le mani l’uva dallo scivolo di metallo verso la tramoggia.”
La Cassazione rigetta il ricorso del datore di lavoro ritenendo priva di validità “la tesi difensiva secondo cui il T. era stato assunto da soggetti diversi da esso B. e nella sua totale inconsapevolezza.”
Infatti “sul punto la Corte territoriale ha ritenuto che poichè nessuno dei lavoratori presenti risultava titolare di delega all’assunzione anche temporanea di lavoratori e tanto meno di autonomia di spesa al fine di erogare il dovuto corrispettivo, deve ritenersi che il B. non solo fosse a conoscenza della presenza del T., ma che ne avesse necessariamente autorizzato lo svolgimento dell’attività lavorativa. La tesi ribadita in ricorso attiene pertanto ad una mera quaestio facti, come tale non esaminabile in sede di legittimità. Va peraltro osservato che secondo un consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, anche i terzi, quando si trovano esposti ai rischi di un’attività lavorativa, devono ritenersi destinatari delle norme di prevenzione per cui non rileva che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all’ambito imprenditoriale, purchè sia ravvisabile il nesso causale con l’accertata violazione. Infatti, “anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un’attività lavorativa da altri svolta nell’ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione. Sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale connesso all’ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro” (Cass. pen. Sez. 4^, n. 6686 del 4.5.1993 Rv. 195483).”
FONTE: amblav.it
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