DURC – Quando scattano le violazioni?
Il Durc emesso in favore delle P.A. deve sempre riportare la quantificazione del debito e la data di accertamento
Premessa – La condizione di regolarità del DURC, anche per la verifica di autodichiarazione, deve sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione. È questa, in sostanza, la conclusione a cui giunge il Tar del Veneto (sentenza n. 486/2014) in tema di regolarizzazione contributiva rilasciata per la verifica di autodichiarazione in cui il soggetto interessato sia risultato non regolare alla data indicata dall’Amministrazione. A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 6756 di ieri.
Preavviso di accertamento negativo – In particolare, oggetto della questione è il momento in cui può ritenersi definitivo l’accertamento delle violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali, senza che, da parte degli Enti tenuti al rilascio del Documento, si sia proceduto all’invito a regolarizzare l’inadempienza contributiva. Al riguardo, l’INPS tiene a precisare che il preavviso di accertamento negativo, disciplinato dall’art. 7, c. 3 del D.M. 24 ottobre 2007, è rimasto a oggi escluso dal procedimento di definizione dei Durc per verifica di autodichiarazione. Pertanto eventuali violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, devono ritenersi sussistenti al momento in cui la dichiarazione è resa, in quanto non è possibile perfezionarsi in un momento successivo attraverso l’invito a regolarizzare previsto, diversamente, per tutte le altre ipotesi di Durc. Sul punto è intervenuto anche il Ministero del Lavoro con la nota n. 14591/2014, il quale ha chiarito che, in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, i DURC per verifica di autodichiarazione continueranno a essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell’interessato, è stata resa, ferma restando la valutazione di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate nella misura prevista dall’art. 8, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007. Ne consegue, quindi, che qualora alla predetta data sia accertata la condizione di irregolarità, l’eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l’emissione di un Durc di altra tipologia non potrà essere considerata ai fini dell’attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione.
Durc P.A. – Ai sensi dell’art. 13-bis, c. 5, del D.L. n. 52/2012, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di una certificazione dei crediti che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati. Sono considerate utili, esclusivamente, le certificazioni dei crediti rilasciate dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del SSN. In tali casi, sottolinea l’INPS, le certificazioni dei crediti devono essere rilasciate attraverso la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”. Inoltre, il campo note dovrà sempre riportare: l’indicazione che il rilascio avviene in attuazione della predetta norma; i dati identificativi della ”Richiesta Durc” prodotta tramite la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti; l’importo disponibile evidenziato nel certificato dopo l’attivazione della funzione “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”; l’importo del debito contributivo accertato nei confronti del contribuente. Infine, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che all’art. 3, c. 3 del D.M. 13 marzo 2013 è stato ampliato il potere sostitutivo delle P.A. anche alle ipotesi delle erogazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati prevedendo che la pubblica amministrazione, prima di effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata a garantire la copertura del debito evidenziato nel Durc. Da ciò ne deriva la necessità che il Durc riporti sempre la quantificazione del debito e la data in cui lo stesso è stato accertato per consentire all’Amministrazione Pubblica di ottemperare all’obbligo di attivazione dell’intervento sostitutivo.
FONTE: fiscal-focus.info