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730: dal Fisco gli ultimi chiarimenti

Modello-730L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.57/E del 30 maggio, interviene su alcune importanti novità relative al modello 730/2014, risolvendo così i dubbi formulati di recente dagli operatori professionali.

Il 730 in assenza di sostituto – Il primo punto sul quale l’Agenzia delle entrate si sofferma riguarda la possibilità di presentare il modello 730 in assenza di sostituto d’imposta.

La Risoluzione in oggetto interviene, in primo luogo, per fornire una serie di esempi di coloro che possono presentare il modello 730 in assenza di sostituto d’imposta.

Sono richiamate le seguenti situazioni:
• contribuenti con rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio;
• contribuenti con rapporti di lavoro dipendente con privati come autisti, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa;
• contribuenti con rapporti di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera erogato da un datore di lavoro non residente;
• contribuenti titolari di borse di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
• titolari di assegni periodici;
• titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio.

Viene inoltre chiarito che è possibile presentare il modello 730 in forma congiunta anche se entrambi i coniugi non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio nei tempi previsti, quando nel modello relativo al primo dichiarante è indicato un reddito di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente.

Il chiarimento più importante riguarda tuttavia le modalità con il quale può essere trasmesso il 730 integrativo.

Il primo esempio riguarda l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 27 ottobre.
In tal caso, il contribuente, può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 e con la casella “MOD 730 Dipendenti senza sostituto” barrata, il rimborso sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate.

Invece, se è stato presentato un modello 730 originario in assenza di sostituto d’imposta ed entro il 27 ottobre il contribuente ha un nuovo sostituto può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 ed ottenere il rimborso dal nuovo sostituto d’imposta.

Qualora il 730 originario sia stato inviato ad un sostituto non tenuto all’effettuazione del conguaglio e il contribuente non risulti avere un sostituto d’imposta può essere predisposto il “MOD 730 Dipendenti senza sostituto” contrassegnato con il codice 2 o con il codice 3.

I controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate – Come noto, a seguito delle novità introdotte, l’Agenzia delle Entrate sarà tenuta a eseguire controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso di crediti complessivamente superiori a 4mila euro, anche determinati da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
Il rimborso del credito che risulterà effettivamente spettante, dopo il controllo preventivo operato dall’agenzia delle Entrate, sarà erogato direttamente dall’agenzia delle Entrate e non più dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio per assistenza fiscale.
Tuttavia, come viene espressamente chiarito con la risoluzione in oggetto, restano ferme le ordinarie attività di controllo automatizzato e formale sulle dichiarazioni.

Con la Risoluzione in oggetto viene fornito un importante chiarimento, il quale deve essere necessariamente considerato in sede di compilazione dei modelli: indicare gli importi a credito nel quadro “I Imposte da compensare” al fine di destinarle alla compensazione con altre imposte fa sì che le stesse non concorrano al raggiungimento del limite dei quattromila euro.

Altro importante aspetto da tenere in considerazione riguarda il caso degli eventuali acconti da versare, pure in presenza di un credito superiore a 4.000 euro.
In tale circostanza il sostituto d’imposta non dovrà trattenere gli importi a titolo di acconto se questi ultimi sono inferiori al credito: sarà infatti direttamente l’Agenzia delle entrate a scomputarli dagli importi da rimborsare.
Il sostituto d’imposta dovrà invece trattenere l’importo della seconda o unica rata di acconto Irpef o cedolare secca nel caso in cui gli stessi siano di importo superiore alle somme a credito, ma solo per la parte che eccede il credito.

La compensazione – Come ormai noto, da quest’anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l’Imu dovuta per l’anno 2014 (come già avveniva negli anni precedenti), anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24, quali ad esempio la TARI o la TASI.
Tutti i contribuenti possono utilizzare il credito che vantano con il fisco per ridurre o per pagare altre imposte, Tramite il nuovo ‘Quadro I’.

Con la Risoluzione in oggetto l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di presentazione di 730 integrativo è necessario indicare nel quadro I un importo non inferiore a quello già utilizzato in compensazione nel modello F24.
Inoltre qualora nel modello 730 originario non sia stato compilato il quadro I o la somma indicata non sia stata utilizzata in compensazione, nel modello integrativo il quadro I può essere anche compilato diversamente o non compilato.

FONTE: fiscal-focus.info

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