Green Pass e carta d’identità: il chiarimento in una circolare del Viminale
Dal Viminale la circolare anticipata dalla Lamorgese per fare chiarezza su Green Pass e controllo dell’identità del possessore.
Il controllo del Green Pass all’entrata dei locali al chiuso è e resta obbligatorio e a carico degli esercenti e dei ristoratori.
Il controllo dei documenti di identità di chi esibisce il Green Pass (certificazione verde) non è invece obbligatorio, ma gli esercenti di bar e ristoranti possono effettuare tale controllo. I clienti, se vengono loro richiesti i documenti, sono tenuti ad esibirli, sebbene gli esercenti non siano pubblici ufficiali.
Lo dice con chiarezza la circolare del Ministero dell’Interno diffusa a questori e prefetti nella serata di martedì 10 agosto.
Ecco i passaggi chiave:
I passaggi chiave della circolare
“la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima.”
“E’ il caso di precisare che … l’avventore è tenuto alla esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali”.
Su questo punto, martedì 10 agosto anche il Garante della Privacy aveva espresso un parere analogo: gli esercenti possono richiedere il documento di identità ai clienti, e questo non comporta violazioni della privacy dei clienti stessi.
Quando verificare i documenti di identità
In quali casi è necessario effettuare la verifica del documento di identità? La circolare del Ministero dice: “Tale verifica si renderà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”.
In pratica, se il certificato risultasse palesemente falsificato o non congruente con la persona che lo presenta, la verifica del documento di identità va fatta.
Eventuali sanzioni: a carico del solo cliente
E’ importante sottolineare ciò che viene detto nella circolare a proposito delle sanzioni: se si accerta che il green pass esibito dal cliente è falso o non corretto, le sanzioni sono carico del solo cliente. Ecco cosa dice la circolare:
“Qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, la sanzione di cui all’art.13 del citato decreto-legge n.52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente”.
L’esercente può essere chiamato in causa solo nel caso che abbia tenuto comportamenti palesemente non corretti, per esempio se ha trascurato di controllare i Green Pass ai clienti.
Eventi sportivi e spettacoli
Riguardo agli eventi sportivi e agli spettacoli, nella circolare viene anche precisato che, oltre ai pubblici ufficiali, possono ritenersi abilitati alle verifiche anche i cosiddetti steward “ossia il personale , iscritto negli elenchi tenuti dai Questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia presso impianti sportivi è previsto e disciplinato dall’art 2 del decreto legge 8 febbraio 2007 e del DM 13 agosto 2019”
Scarica La circolare
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