La mancata formazione dell’operaio infortunato costituisce responsabilità per il datore di lavoro
Per la Cassazione: il datore di lavoro che non forma i propri operai sul corretto uso di mezzi e procedure di lavoro è responsabile di eventuali infortuni.
Sottovalutare l’importanza della formazione dei propri operai in materia di sicurezza per l’utilizzo di attrezzi/macchinari/procedure di lavoro configura gravi responsabilità per il datore di lavoro in caso di incidenti ed infortuni.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23947/2020.
Il caso
Durante i lavori di manutenzione di uno stabilimento balneare, veniva adoperata una saldatrice per la riparazione di un cancello.
A fine giornata, la saldatrice veniva riposta in deposito con l’aiuto di un muletto. L’operazione veniva compiuta da tre operai, di cui uno alla guida del muletto e gli altri due a manovra della saldatrice.
Durante l’operazione di trasporto, uno dei due operai (a manovra della saldatrice) in equilibrio sulle forche del cofano del muletto, cadeva a terra, venendo investito dallo stesso muletto.
Dell’incidente era accusato, quale responsabile e datore di lavoro, il legale rappresentante dello stabilimento balneare; l’accusa mossa contro di lui consisteva nell’omessa formazione dell’operaio infortunato per la prevenzione antinfortunistica (informazioni sull’uso, formazione del personale e indicazioni sul DVR – documento di valutazione dei rischi – relative all’uso).
La vicenda dopo aver attraversato i primi due gradi di giudizio a sfavore del datore di lavoro, finiva in Cassazione.
Il datore di lavoro a sua difesa, lamentava:
- l’iniziativa del tutto autonoma da parte degli operai circa l’utilizzo del muletto;
- l’abnormità della condotta di lavoro tenuta dalla persona infortunata e dagli altri due operai, che avevano utilizzato il muletto in modo eccentrico e sconsiderato.
La decisione della Corte di Cassazione
Gli ermellini, richiamando il giudizio di prime cure, ribadiscono che per consolidati principi di diritto in materia:
il datore di lavoro – quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro – è tenuto a dare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, fornendo specifiche informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative e sull’uso dei macchinari e quindi ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti, e risponde pertanto dell’infortunio occorso al dipendente a causa della mancanza di tali requisiti.
I giudici, in conclusione, escludono l’abnormità del comportamento degli operai: nel caso in esame, il muletto era normalmente nella disponibilità e nell’uso dei lavoratori per eseguire i lavori nell’area senza, oltretutto, avere mai ricevuta la necessaria e adeguata formazione in materia antinfortunistica.
I togati precisano inoltre che, nel caso in cui fosse stata impartita agli operai la dovuta formazione antinfortunistica sull’uso dei mezzi e delle procedure di lavoro, si sarebbe potuto imputare a loro un comportamento abnorme del tutto fuori controllo da parte delle persone preposte alla vigilanza e al rispetto delle norme.
In sintesi, solo avendo acquisito la formazione necessaria, un eventuale comportamento sconsiderato (abnorme) sarebbe stato tenuto dagli stessi operai in modo consapevole e in dispregio delle nozioni acquisite sulla sicurezza del lavoro.
Per tali motivi, il ricorso (proposto dal datore di lavoro) non è accolto.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“
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