Cassazione Penale – Lavoratori adibiti a turno notturno senza preventiva visita medica
Fatto
1. – Il Tribunale di Lucca ha condannato P.P. perché ritenuto responsabile della violazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 14 e 18 bis, perché nella sua qualità di legale rappresentante del panificio Ghiotto di P. e & s.n.c., adibiva al lavoro notturno due lavoratori senza avere effettuato i prescritti accertamenti preventivi periodici volti a constatare l’assenza in capo agli stessi di controindicazioni al lavoro notturno (capo B), alla pena, con l’aumento per la continuazione, di Euro 4.000,00 di ammenda, assolvendolo dalla violazione contestata di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22 (capo A), perché il fatto non costituisce reato.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso, deducendo con un unico motivo di ricorso, la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’erronea applicazione del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 21, e art. 81 c.p., comma 2.
Argomenta il ricorrente che, a fronte dell’adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza, egli aveva provveduto a pagare la somma di Euro 1.032,00, come determinata dall’organo medesimo, e che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non operante la causa estintiva, ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 24, perché la misura dell’importo a titolo di oblazione avrebbe dovuto essere moltiplicato per due, essendo due i lavoratori impiegati senza accertamenti medici, ed essendo due le violazioni della normativa sulla sicurezza e salute del lavoro, da cui la previsione di un aumento a titolo di continuazione.
Secondo il ricorrente la decisione sarebbe fondata su un’errata interpretazione della fattispecie normativa di cui all’art. 14 cit. in quanto unica è la violazione di legge nel caso di impiego in lavoro notturno di lavoratori senza accertamenti medici e unica la sanzione comminata per la sua violazione, non essendo prevista che questa sia parametrata al numero di lavoratori impiegati.
La violazione è unica e unica la sanzione. Da cui la conclusione che non sarebbe configurabile la disciplina del reato continuato. In ogni caso, l’avere corrisposto la somma di denaro a titolo di oblazione nella misura di Euro 1.032,00 avrebbe comunque l’effetto estintivo con riguardo almeno ad una delle due violazioni. Chiede l’annullamento della sentenza.
3. Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Diritto
4. – Il ricorso è fondato.
5.- Dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente aveva provveduto ad ottemperare le prescrizioni impartite D.Lgs. n. 758 del 1994, ex art. 21 ed aveva provveduto al pagamento della sanzione amministrativa di Euro 1032,75 indicata nella diffida (cfr. pag. 3).
6. Giova ricordare che il procedimento di estinzione delle contravvenzioni, come disciplinato dal D.Lgs. n. 758 del 1994, prevede una articolata disciplina.
Secondo quanto stabilito dall’art. 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (intitolato “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”), nel caso in cui l’organo di vigilanza abbia accertato la commissione di un reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, esso impartisce al contravventore, allo scopo di eliminare la contravvenzione, un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario (comma 1); prescrizione con la quale l’organo può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro (comma 3).
A mente dell’art. 21, rubricato “verifica dell’adempimento”, del D.Lgs. n. 758 del 1994, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione (comma 1). E quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione accertata. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al Pubblico ministero l’adempimento alla prescrizione nonché l’eventuale pagamento della predetta somma (comma 2) quando, invece, risulta l’inadempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al Pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione (comma 3).
Ai sensi del successivo art. 23, rubricato “sospensione del procedimento penale”, il procedimento penale per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., fino al momento in cui il Pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’art. 21, commi 2 e 3.
Infine, secondo il disposto di cui all’art. 24, rubricato “estinzione del reato”, se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’art. 21, comma 2, la contravvenzione si estingue e il Pubblico ministero richiede l’archiviazione della notitia criminis.
7. Il tribunale ha escluso l’effetto estintivo sul rilievo che il contravventore non avrebbe corrisposto per intero la somma dovuta a titolo di oblazione, come indicata dalla Direzione del Lavoro, ma soltanto la metà. Essendo due i reati da estinguere, perché erano due i lavoratori impiegati in orario notturno senza avere effettuato la visita medica, non era congruo il pagamento della somma di Euro 1032,75 pari alla metà di quello indicato in diffida. Dunque, non si era verificato l’effetto estintivo.
La decisione merita censura in quanto fondata sull’erronea interpretazione della fattispecie contestata di violazione di cui al D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 14, comma 1, che prevede al comma 1: “1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi” e al comma 18 bis comma 2, la sanzione: “2. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 1, è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549 Euro a 4.131 Euro”.
La norma, nella parte precettiva, fa chiaro riferimento all’obbligo di effettuare controlli preventivi e periodici della salute “dei lavoratori” addetti al lavoro notturno. La violazione è unica indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati e non sottoposti a visita medica, come evincibile dal tenore della disposizione il cui riferimento ai “lavoratori” non vale a giustificare l’interpretazione offerta dal tribunale di Lucca poiché in malam partem e in violazione al principio di legalità che regola la materia penale.
La pluralità di lavoratori rileva, al contrario da come ritiene il tribunale, quale elemento per valutare la gravità del fatto, ex art. 133 c.p., e per la commisurazione della pena. A conferma di siffatta interpretazione sorregge anche la previsione sanzionatoria laddove alla violazione dell’art. 14, comma 1, consegue la pena prevista dall’art. 18 bis, comma 2, non ancorata al numero di lavoratori. Diversamente da altre previsioni di legge (vedi: D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18, comma 2 laddove prevede che si applica la pena dell’ammenda di Euro 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giorno di occupazione, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22 che punisce con la reclusione da sei mesi e a tre anni e Euro 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato, l’impiego di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno) la sanzione è unica e non commisurata ai lavoratori impiegati.
Consegue che la sentenza va annullata essendosi verificato l’effetto estintivo previsto dall’art. 24 cit., perché il contravventore ha eliminato la violazione secondo le modalità prescritte dall’organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni trenta (cfr. pag. 3 sentenza tribunale di Lucca).
8. L’annullamento deve essere disposto senza rinvio potendo la Corte di cassazione rilevare e applicare, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., la causa estintivo del reato ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 24.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 14 perché estinto D.Lgs. n. 758 del 1994, ex art. 24.
FONTE: Cassazione Penale
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