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Decreto Sblocca cantieri: novità su distanze tra fabbricati e demolizione e ricostruzione

Decreto Sblocca cantieri: modificato il dpr 380/2001 in materia di deroga alle distanze tra edifici in zona B e limiti agli interventi di demolizione e ricostruzione

Al fine di ridurre il consumo di suolo e favorire la riqualificazione urbana il dl 32/2019 (il cosiddetto “Sblocca cantieri”), in una delle prime bozze, prevedeva una serie di misure volte ad alleggerire i vincoli esistenti in materia di distanze minime tra edifici ed altezze massime: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Sblocca cantieri, viene tuttavia eliminata ogni traccia di modifica al dm 1444/1968.

All’art. 5 del dl 32/2019 vengono introdotte alcune modifiche all’art. 2-bis del dpr 380/2001; in particolare: al comma 1 vengono sostituite le seguenti parole in grassetto e sono poi aggiunti i comma 1-bis e comma 1-ter:

  • art. 2-bis, comma 1. “Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”.
  • art. 2-bis, comma 1 -bis : Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
  • art. 2-bis, comma 1 -ter : In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.

Lo scopo dei nuovi commi è  di obbligare gli enti territoriali a definire, nell’ambito della loro potestà normativa, regole e deroghe al dm sugli standard; si evita tuttavia di inserire direttamente tali deroghe all’interno del decreto legge.

Ambiti urbani consolidati

Ricordiamo che in base al dm 1444/1968 (che regolamenta gli standard urbanistici), all’art. 2 sono introdotte le zone territoriali omogenee:

  1. Centro Storico
  2. Zone urbane consolidate: ossia le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A)
  3. Nuovi complessi insediativi
  4. Impianti industriali
  5. Aree agricole
  6. Impianti di interesse generale.

In pratica nelle zone B ricadono la gran parte dei quartieri residenziali delle nostre città, che non si trovano all’interno dei centri storici.

Tali zone si considerano parzialmente edificate se la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.

In tale aree la destinazione d’uso principale è quella residenziale, sono inoltre possibili attività complementari: commerciali, artigianali, ricettive e di servizio, studi professionali, uffici, autorimesse di uso pubblico o privato, ecc.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it

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