Pos obbligatorio e sanzioni: stop del Consiglio di Stato!
Nessuna sanzione per commercianti o professionisti che non accettano i pagamenti elettronici. Parere negativo del CdS al decreto sanzioni Pos obbligatorio.
Parere negativo del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Mise circa le sanzioni per Pos obbligatorio. A seguito della richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico (parere n. 7137 del 28 marzo 2018), il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 00625/2018 allo “schema di regolamento recante la definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito e carte di credito”.
Con il precedente parere n. 1104/2018, il Consiglio di Stato aveva sospeso il giudizio sullo schema di regolamento del Mise.
Obbligo Pos e sanzioni
Ricordiamo che l’obbligo di Pos, previsto dal dl 179/2012, è in vigore dal 2014 ma non è sanzionato.
In pratica, l’assetto attuale pur prevedendo l’obbligo per chi vende prodotti o presta servizi di possedere strumenti in grado di consentire il pagamento tramite carte, non prevede alcuna sanzione in caso di mancata installazione del Pos o di mancata accettazione del pagamento.
In particolare, l’art. 15, comma 5, dispone che
a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionale, sono tenute ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Inoltre:
con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinate le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative. Con i medesimi decreti può essere disposta l’estensione degli obblighi ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
Pertanto, il Mise ha messo a punto lo schema di decreto sulle sanzioni e lo ha inviato al Consiglio di Stato per il necessario parere il 28 marzo 2018. Il provvedimento, superando le indicazioni generiche della norma madre, fa riferimento all’articolo 693 del Codice penale, in base a cui:
chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro.
Parere CdS sullo schema di decreto
Nessuna sanzione per commercianti e professionisti che non sono dotati di Pos; è questo, in sintesi, il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del ministero dello Sviluppo economico che prevede l’applicazione delle sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di Pos.
Il rinvio del dm all’art. 693 del Codice penale, a detta dei giudici, non è sufficiente a garantire la correttezza formale della disciplina sanzionatoria in quanto comporta l’applicazione di una sanzione precedente alla norma relativa all’obbligo da rispettare.
Inoltre, per orientamento consolidato della Corte Costituzionale, l’espressione “in base alla legge”, contenuta nell’art. 23 della Costituzione, si deve interpretare
in relazione col fine della protezione della libertà e della proprietà individuale, a cui si ispira tale fondamentale principio costituzionale; questo principio implica che la legge che attribuisce ad un ente il potere di imporre una prestazione non lasci all’arbitrio dell’ente impositore la determinazione della prestazione.
In definitiva, per il Consiglio di Stato la mini sanzione per mancanza di Pos non ha la copertura costituzionale perché la norma primaria non ne fissa i criteri; i giudici hanno deciso, quindi, di bocciare il testo, rimandando la decisione se e come intervenire al nuovo esecutivo del Governo.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“.
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