☎ 0871/411530   ✉ info@abruzzoconsulting.it   ⌂ Via D. Spezioli, 16 (Theate Center) - 66100 Chieti (CH)

  •  
  •  
  • Home
  • /News
  • /Lavoro intermittente e valutazione dei rischi. Circolare dell’INL

Lavoro intermittente e valutazione dei rischi. Circolare dell’INL

Con lettera circolare n. 49 del 15.03.2018, l’Ispettorato ricostruisce il regime sanzionatorio nei casi di violazione del divieto di ricorso al lavoro intermittente in assenza del documento di valutazione rischi (art. 14, c. 1, lett. c) del D.lgs. 81/2015). Dopo un attenta disamina della giurisprudenza in materia e, in accordo con la posizione espressa dal Ministero del Lavoro con le circolari n. 18 del 18.07.2012n. 20 del 1.08.2012, l’Ispettorato afferma che la stipula del contratto di lavoro intermittente in violazione della richiamata disposizione imperativa comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.

Tale conclusione si fonda su di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, sebbene formatosi in relazione al contratto a termine, ha espresso il principio generale secondo il quale la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro atipico ne comporta la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. con conseguente conversione dello stesso nella “forma comune” di contratto di lavoro subordinato.

In assenza di una norma “sanzionatoria” espressa, una soluzione interpretativa a favore della nullità integrale del contratto andrebbe a nuocere, anziché giovare, al contraente che il legislatore intende tutelare.

FONTE: Ispettorato Nazionale del Lavoro

image_pdfimage_print
  • Condividi con i tuoi amici!