Calcolo TARI (tassa sui rifiuti): come si effettua il calcolo e quando si può chiedere il rimborso
Calcolo TARI (tassa sui rifiuti): ecco come si effettua il calcolo e le modalità per la richiesta del rimborso in caso di conteggi errati da parte dei Comuni.
È di attualità la questione concernente il calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche.
A seguito della notevole risonanza che ha avuto tale discussione sui vari mezzi di informazione, il Dipartimento delle Finanze ha fornito i chiarimenti anche in ordine alle eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti.
In particolare, la problematica prende spunto dalla risposta all’interrogazione parlamentare nella quale è stato chiesto se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell’abitazione.
Infatti è emerso che alcuni Comuni hanno computato la quota variabile sia in relazione all’abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale.
Come si calcola la TARI
L’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che:
“Il comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.
In ordine alla determinazione della tariffa il citato dpr 158/99 dispone che la stessa è composta da:
- una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
- una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti.
La tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
Quanto alla strutturazione della tariffa, l’art. 5, comma 1 del dpr 158 del 1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1 e, quindi, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare.
Per la parte variabile della tariffa, il comma 2 dell’art. 5 in esame stabilisce che essa
“è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”.
Tuttavia, se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell’allegato 1.
L’utenza domestica deve intendersi comprensiva di:
- superfici adibite a civile abitazione
- superfici adibite a pertinenze.
L’art. 16 del Prototipo di Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, prevede che
“la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti…”.
Pertanto:
- la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa
- la quota variabile è costituita da un valore assoluto, ossia un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa.
Con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.
Calcolo errato TARI
Alcuni Comuni hanno applicato modalità di calcolo errate, considerando la quota variabile per ogni pertinenza, portando il valora della TARI a somme più elevate (e talvolta non di poco) del dovuto.
Esempio di calcolo TARI
Consideriamo il caso di 2 nuclei familiari, entrambi con 3 componenti.
- nucleo familiare A: 3 componenti e abitazione di 100 m²
- nucleo familiare B: 3 componenti e abitazione 80 m² + cantina di 20 m²
Ipotizziamo inoltre che il Comune abbia deliberato le seguenti tariffe:
- tariffa parte fissa: 1,10 euro
- tariffa parte variabile la parte variabile (corrispondente a 3 componenti): 163,27 euro
- quota provinciale: 5%
Secondo la modalità corretta di calcolo si ottiene quanto segue:
TARI nucleo A
- parte fissa TARI = 1,10 euro * 100 m² = 110 euro
- parte variabile TARI = 163,27 euro
- quota provinciale = 0,05 * (110+163,27) = 13.66 euro
- totale TARI = 110 + 163,27 + 13,66 = 286,93 euro
TARI nucleo B
- parte fissa TARI abitazione = 1,10 euro * 80 m² = 88 euro
- parte fissa TARI cantina = 1,10 euro * 20 m² = 22 euro
- parte variabile TARI = 163,27 euro
- quota provinciale = 0,05 * (88 + 22 + 163,27) = 13.66 euro
- totale TARI = 110+163,27 = 286,93 euro
Esempio di calcolo errato della TARI
Alcuni Comuni avrebbero calcolato in maniera errata la TARI, considerando la parte variabile anche per le pertinenze.
Proviamo a fare lo stesso esempio del nucleo familiare B (3 componenti e abitazione 80 m² + cantina di 20 m²):
- tariffa parte fissa. 1,10 euro
- tariffa parte variabile la parte variabile (corrispondente a 3 componenti): 163,27 euro
- quota provinciale = 5%
Calcolo errato
- parte fissa TARI abitazione = 1,10 euro * 80 m² = 88 euro
- parte variabile TARI abitazione = 163,27 euro
- parte fissa TARI cantina = 1,10 euro * 20 m² = 22 euro
- parte variabile TARI cantina = 163,27 euro
- quota provinciale = 0,05 * (88 + 163,27 + 22 + 163,27) = 21.83 euro
- totale TARI = 110+163,27 = 458.10 euro
Come appare evidente dall’esempio, se si considera la parte variabile in riferimento sia all’abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l’importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza.
Richiesta rimborso TARI
Secondo le indicazioni fornite dal MEF, i contribuenti che riscontrassero un errato computo della parte variabile effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti possono richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita dall’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell’utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Non è possibile, quindi, chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), governata da regole diverse da quelle della TARI, che non prevedevano, tranne in casi isolati, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile.
Né si può procedere alla richiesta di rimborso laddove i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno introdotto in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell’art. 1 della citata legge 147/2013.
L’istanza di rimborso deve essere proposta, a norma dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento.
L’istanza non richiede particolari formalità; deve contenere tutti i dati necessari a identificare:
- il contribuente
- l’importo versato
- l’importo per il quale si chiede il rimborso
- i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI.
In definitiva, i sindaci sono chiamati a modificare i regolamenti sbagliati e i cittadini a verificare le somme già versate.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“
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