Abruzzo. Nuova legge regionale in materia di agenzie di viaggi e turismo
Di cosa si tratta – La Regione Abruzzo ha approvato una nuova legge in materia di agenzie di viaggio, che abroga la legge n.1 del 12 gennaio 1998 ed una serie di articoli riferiti alle leggi regionali in materia (Art. 18 della L.R. 11 agosto 2004 n-25, art. 26 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 46, commi 9 e 10 dell’articolo 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55.
La nuova norma, la n. 44 del 2017, è disposta per adeguare la legge regionale esistente ai principi di libera prestazione di servizi e per la semplificazione e tutela della concorrenza aggiorna la disciplina in materia di agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore tecnico. Ta le novità principali c’è il passaggio ai comuni della gestione delle le funzioni amministrative concernenti l’esercizio delle attività in oggetto, nonché di quelle svolte dalle associazioni senza scopo di lucro per i propri associati. La Regione mantiene l’amministrazione dell’elenco dei Direttori Tecnici di agenzia di viaggi, viene inoltre disciplinata l’apertura e la gestione delle attività, oltre alle caratteristiche che dovranno avere i programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno.
Il titolo II della legge stabilisce i criteri per l’accesso alla professione di di guida speleologica e istituisce ufficialmente il Collegio regionale delle guide speleologiche, organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, oltre a determinare i parametri per l’ammissione allo svolgimento della stessa e le condizioni per esercitarla.
Infine sono disposte e quantificate sanzioni per chi esercita le professioni turistiche sopra indicate senza averne titolo.
La legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 90 dell’8 settembre 2017
FONTE: urp.regione.abruzzo.it
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