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Etichetta Nutrizionale: dal 13 dicembre entrerà in vigore il nuovo regolamento Ue

tabella_nutrizionaleIl prossimo 13 dicembre sarà il termine ultimo per l’adeguamento delle etichette dei prodotti alimentari al regolamento UE 1169/11.

Infatti, per tutti gli operatori del settore alimentare, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto, scartta l’obbligo di inserire una “Dichiarazione nutrizionale” sulla confezione o sull’etichetta degli alimenti preconfezionati.

Secondo le nuove disposizioni, la “dichiarazione nutrizionale” obbligatoria indicherà il contenuto energetico e le percentuali di ogni singola sostanza riportata, come di seguito meglio specificato, in una tabella comprensibile sull’imballaggio. Tutte le informazioni dovranno essere espresse per 100 g o per 100 ml e potranno, inoltre, anche essere espresse in porzioni.

Gli elementi da dichiarare obbligatoriamente sono:
– valore energetico
– grassi
– grassi saturi
– carboidrati
– zuccheri
– proteine e sale.

Il Regolamento 1169 all’allegato V definisce i casi in cui non è obbligatorio indicare la tabella nutrizionale:

  • i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
  • i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti.
  • le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi
  • le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele, il sale e i succedanei del sale
  • gli edulcoranti da tavola
  • i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati
  • le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè
  • gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi
  • gli aromi e gli additivi alimentari
  • i coadiuvanti tecnologici
  • gli enzimi alimentari e i lieviti
  • la gelatina e i composti di gelificazione per marmellate
  • le gomme da masticare
  • gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm e quelli, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore
  • Tutti i prodotti alcolici (vini, liquori e superalcolici) con grado alcolico superiore al 1,2% (Reg. UE 1169/11 art. 16 punto 4). Per le bevande con tenore alcolico >1,2% la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico
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