Stabilità 2016: regime dei “piccoli” più accessibile e con più appeal
Porte aperte a una accresciuta platea di contribuenti, grazie all’innalzamento delle soglie di ricavi per l’accesso. Aliquota ridotta al 5% nei primi cinque anni di attività.
Con alcune modifiche all’impianto normativo definito dalla Stabilità 2015 (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014), la legge 208/2015 (commi da 111 a 113) ha reso decisamente più fruibile il regime forfetario per i professionisti e le imprese “di piccole dimensioni”:
– è stato elevato (da 15mila a 30mila euro per i professionisti, di 10mila euro per le altre attività) il valore delle soglie di ricavi o di compensi, diverse a seconda del tipo di attività esercitata, per accedere al regime forfetario (vedi tabella in fondo all’articolo)
– per il periodo d’imposta in cui è avviata l’attività e per i quattro successivi, in presenza di ulteriori requisiti, il reddito imponibile sarà assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota ridotta del 5%, anziché quella ordinaria del 15% (invece, le regole in vigore nel 2015 prevedevano la riduzione di un terzo della base imponibile per i primi tre anni). Tale novità vale anche per chi ha iniziato l’attività nel 2015, avvalendosi del regime forfetario
– possono accedere al regime anche i lavoratori dipendenti e i pensionati che svolgono o hanno intenzione di svolgere un’attività in proprio, se i redditi di lavoro dipendente e assimilati non superano i 30.000 euro (nel 2015, era richiesto che i redditi conseguiti nell’anno precedente dall’attività d’impresa, arte o professione fossero prevalenti rispetto ai redditi di lavoro dipendente e assimilati).
– è stato elevato (da 15mila a 30mila euro per i professionisti, di 10mila euro per le altre attività) il valore delle soglie di ricavi o di compensi, diverse a seconda del tipo di attività esercitata, per accedere al regime forfetario (vedi tabella in fondo all’articolo)
– per il periodo d’imposta in cui è avviata l’attività e per i quattro successivi, in presenza di ulteriori requisiti, il reddito imponibile sarà assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota ridotta del 5%, anziché quella ordinaria del 15% (invece, le regole in vigore nel 2015 prevedevano la riduzione di un terzo della base imponibile per i primi tre anni). Tale novità vale anche per chi ha iniziato l’attività nel 2015, avvalendosi del regime forfetario
– possono accedere al regime anche i lavoratori dipendenti e i pensionati che svolgono o hanno intenzione di svolgere un’attività in proprio, se i redditi di lavoro dipendente e assimilati non superano i 30.000 euro (nel 2015, era richiesto che i redditi conseguiti nell’anno precedente dall’attività d’impresa, arte o professione fossero prevalenti rispetto ai redditi di lavoro dipendente e assimilati).
Gli ammessi e gli esclusi
Per poter applicare il regime forfetario, occorre che nell’anno precedente:
- i ricavi conseguiti o i compensi percepiti (senza considerare quelli derivanti dall’adeguamento agli studi di settore o ai parametri) non abbiano superato una determinata soglia, diversa a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata (vedi tabella). Se si esercitano più attività contraddistinte da codici diversi, si fa riferimento al tetto più elevato dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività
- le spese sostenute per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori (comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati) non siano andate oltre i 5mila euro lordi
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non superi 20mila euro. A tal fine:
- per i beni in leasing, rileva il costo sostenuto dal concedente
- per i beni in locazione, noleggio e comodato, rileva il loro valore normale (articolo 9 del Tuir)
- i beni detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente, concorrono nella misura del 50%
- non rilevano i beni il cui costo unitario non superi 516,46 euro
- non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.
Non possono, invece, applicare il regime forfetario:
- le persone fisiche chi si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva (ad esempio, attività agricole)
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito
- chi non risiede in Italia, a meno che sia residente in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, che assicura un adeguato scambio di informazioni, e produca in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo
- i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- chi, oltre a esercitare attività d’impresa, arte o professione, partecipa anche a società di persone, associazioni o Srl in regime di trasparenza
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30mila euro (se il rapporto di lavoro è cessato, la verifica della soglia è irrilevante).
I benefici per gli ammessi
Numerosi i vantaggi per i contribuenti che riescono ad accedere al regime forfetario:
- esclusione dall’Iva, dall’Irap e dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri
- esonero da tutti gli obblighi in materia di Iva previsti dal Dpr 633/1972, esclusi quelli di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti (per le sole operazioni in cui risultano debitori dell’imposta, devono emettere fattura o integrarla con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni)
- esonero, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi
- determinazione semplificata del reddito imponibile, applicando all’ammontare dei ricavi realizzati o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività diverso a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata (vedi tabella). Dal reddito possono essere dedotti i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi (l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo). All’imponibile così calcolato si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali comunale e regionale e dell’Irap, con aliquota del 15%
- non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, dei ricavi/compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario (a tal fine, bisogna rilasciare una dichiarazione da cui risulti che le somme in questione sono soggette a imposta sostitutiva)
- nessun obbligo di operare ritenute di imposta sui redditi erogati (vanno però riportati in dichiarazione il codice fiscale di chi ha percepito i redditi non assoggettati a ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi)
- riduzione del 35% dei contributi previdenziali (nel 2015, invece, era previsto l’esonero dal minimale contributivo).
Sconto maggiore per chi avvia l’attività
Un vantaggio ulteriore è riconosciuto a chi avvia l’attività (o l’ha avviata lo scorso anno accedendo al regime forfetario): l’imposta sostitutiva è ulteriormente ridotta al 5% nel primo anno e nei quattro successivi.
Per aver diritto alla tassazione extralight, oltre agli ordinari requisiti necessari per l’applicazione del regime forfetario, devono sussistere altre condizioni:
Per aver diritto alla tassazione extralight, oltre agli ordinari requisiti necessari per l’applicazione del regime forfetario, devono sussistere altre condizioni:
- il contribuente, nei tre anni precedenti, non deve aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
- l’attività da avviare non deve rappresentare la mera prosecuzione di un’altra svolta prima sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, a meno che non si tratti del periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni
- se si tratta di proseguimento di attività precedentemente svolta da un altro soggetto, i ricavi/compensi da questo realizzati nell’ultimo periodo d’imposta non devono superare i limiti indicati in tabella per quell’attività.
Gruppo
di settore |
Codici attività Ateco 2007
|
Limite ricavi o compensi
|
Coefficiente
di redditività |
Industrie alimentari
e delle bevande |
(10 – 11) |
45.000
|
40%
|
Commercio all’ingrosso
e al dettaglio |
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 |
50.000
|
40%
|
Commercio ambulante
di prodotti alimentari e bevande |
47.81 |
40.000
|
40%
|
Commercio ambulante di altri prodotti
|
47.82 – 47.89 |
30.000
|
54%
|
Costruzioni e attività immobiliari
|
(41 – 42 – 43) – (68) |
25.000
|
86%
|
Intermediari del commercio
|
46.1 |
25.000
|
62%
|
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
|
(55 – 56) |
50.000
|
40%
|
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
|
(64 – 65 – 66) – (69 -70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) |
30.000
|
78%
|
Altre attività economiche
FONTE: www.fiscooggi.it
|
(01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) |
30.000
|
67%
|
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