Preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi: quale formazione?
Il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del D.Lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 16 del 29 dicembre 2015.
L’ISTANZA DI INTERPELLO
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito “alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex art. 2, comma 1, lettera e)”.
Al riguardo va premesso che l’art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce preposto “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
L’art. 19 del decreto in parola declina gli obblighi del preposto.
L’art. 136, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.
LA RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO
L’individuazione della figura del preposto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 81/2008 non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ed alla complessità della sua azienda. Il preposto è un soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorquando non può personalmente sovraintendere alla attività lavorativa e controllare l’attuazione delle direttive da lui impartite. Lo stesso preposto è destinatario ope legis dello svolgimento delle funzioni esplicitate nell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008.
Pertanto mentre la necessità di ricorrere all’individuazione di uno o più preposti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 81/2008 è strettamente correlata all’organizzazione aziendale che, facoltativamente, ogni datore di lavoro si è data, esistono alcuni casi particolari (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.), in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.
Da ciò discende che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del D.Lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008.
Si pone in evidenza, inoltre, che il D.Lgs. n. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto (art. 149, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008) così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 del D.Lgs. n. 81/2008).
Per tali ligure non è prevista dal decreto alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, nell’ambito della quale dovranno, pertanto, essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività.
FONTE: lavorofisco.it
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