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Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 25919 del 19 giugno 2015 – Rischio di caduta dall’alto e obbligatori dispositivi di trattenuta. Art. 2087 c.c.

SentenzaResponsabilità del procuratore speciale in materia antinfortunistica per il decesso di un lavoratore caduto dall’alto.

La Corte afferma che i giudici di appello hanno rilevato che non era sostenibile la tesi sostenuta dalla difesa dell’imputato secondo cui non vi sarebbero state misure fattibili atte ad evitare la possibilità che i lavoratori impegnati su una passerella quale quella indicata nel capo di imputazione precipitassero al suolo cadendo in uno degli ampi spazi vuoti destinati a ricevere le travette e quindi le pignatte per la successiva gettata del solaio.

Tale tesi infatti era in palese contrasto con le norme di legge (art.41 della Costituzione e art. 2087 del codice civile) che stabiliscono il valore assolutamente preminente assegnato alla vita e alla integrità fisica del lavoratore, la cui compromissione non può essere in alcun modo giustificata nell’espletamento dell’attività lavorativa da esigenze di ordine economico e produttivo.
Tanto premesso i giudici della Corte territoriale evidenziavano che, nella fattispecie che ci occupa, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, ben potevano essere adottate in quel cantiere e in quella fase del lavoro cautele idonee ad eliminare il rischio di caduta dall’alto. In particolare veniva spiegato con argomentazioni dettagliate e logiche che, nel caso non fosse stato possibile, come sostenuto dalla difesa dell’imputato e dal suo consulente, utilizzare dispositivi di protezione collettivi, era comunque doveroso il ricorso ai dispositivi di protezione individuali, quali le cinture di sicurezza da collegare a linee vita appositamente predisposte.

FONTE: Olympus.uniurb

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