TARSU, per i rifiuti speciali decisive le indicazioni dei Comuni
La Commissione Tributaria Regionale aveva respinto il ricorso della società, che fabbricava manufatti in cemento armato, contro la sentenza provinciale, la quale le aveva già stralciato una parte della TARSU, limitandola ad una sola porzione della superficie aziendale. Evidenziava, infatti, la Commissione Regionale che le aree destinate all’attività industriale erano sottratte alla TARSU.
La società aveva però presentato ricorso, sostenendo di essere esente dal pagamento e che erano stati commessi degli errori relativamente alla superficie considerata per l’attività industriale. L’oggetto del contendere verteva sull’accertamento della produzione o meno di rifiuti speciali, non soggetti a TARSU, secondo il Regolamento comunale. A partire dal D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 era infatti stato restituito ai Comuni il potere di assimilare i rifiuti urbani ordinari con altre categorie di rifiuti speciali, fra i quali quelli prodotti da ditte commerciali. Decisiva diventa quindi la decisione del Comune.
E tuttavia, per definire ciò, sull’azienda cadeva l’onere di informare l’Amministrazione Comunale circa la delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile. “Per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato un onere di informazione al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile”.
Mancando tale adempimento, con ordinanza del 5 giugno scorso, n. 11639, la Corte di Cassazione ha bocciato il ricorso presentato dalla società, in tutti i suoi punti.
FONTE: http://fiscopiu.it
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