Albo Gestori Ambientali: entro il 30 aprile va effettuato il versamento del diritto annuale di iscrizione
Il versamento del diritto annuale d’iscrizione è effettuato entro il 30 aprile di ogni anno tramite versamento su conto corrente postale, bonifico bancario o modalità telematica. In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione di classe.
Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all’Albo vengono così individuate dall’articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):
•imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
•imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
•imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
•imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:
•imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all’articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
•imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
•aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.
È previsto l’obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.lgs 152/2006).
Non è ancora attiva, invece, l’iscrizione per le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da Parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo (articolo 212, comma 12 del D.lgs 152/2006).
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione secondo i seguenti ammontari:
a) imprese ed enti che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) d) , e) , f) , g) ed h):
classe a) , euro 1.800;
classe b) , euro 1.300;
classe c) , euro 1.000;
classe d) , euro 750;
classe e) , euro 350;
classe f) , euro 150;
b) imprese ed enti che effettuano attività di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere i) ed l):
classe a) , euro 3.100;
classe b) , euro 2.050;
classe c) , euro 1.300;
classe d) , euro 650;
classe e) , euro 300;
c) imprese ed enti che effettuano attività di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b) e c) , euro 50.
Il versamento del diritto annuale d’iscrizione è effettuato entro il 30 aprile di ogni anno tramite versamento su conto corrente postale, bonifico bancario o modalità telematica. In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione di classe.
- Condividi con i tuoi amici!