Dall’Inps le prime indicazioni operative sul nuovo Isee.
Mancano ormai pochi giorni all’entrata in vigore della normativa che, archiviando le precedenti regole, dà spazio alla diversificazione delle situazioni e delle prestazioni.
L’Inps, con la circolare 171/2014, punta i riflettori sugli effetti della riforma dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) e detta le prime indicazioni operative. Come previsto dal Dpcm 159/2013, che ha abrogato la precedente disciplina, infatti, le nuove regole entreranno in scena a giorni, ovvero dall’1 gennaio 2015. Aggiornato, lo ricordiamo, anche il modello di Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), approvato con il decreto ministeriale del 7 novembre 2014.
Obiettivi della riforma, ottimizzazione dei criteri selettivi, maggiore attenzione alle famiglie con carichi particolarmente gravosi, differenziazioni per tipo di prestazione, ridefinizione dei benefici in caso di cambiamenti (perdita del lavoro, ad esempio), rafforzamento dei controlli. Snellimento, inoltre, dei dati richiesti: nessuna duplicazione delle informazioni se già presenti negli archivi dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate. I dati vengono acquisiti direttamente dal sistema informativo dell’Istituto di previdenza o autodichiarati dal richiedente (i casi sono elencati al capitolo 10.1 della circolare).
Innanzitutto, si legge nella circolare, nessuna modifica riguardo alla definizione e al metodo di calcolo dell’Isee quale rapporto tra l’Ise (Indicatore della situazione economica) e la scala di equivalenza, né cambia la nozione dell’Ise, dato dalla somma dei redditi e da una quota (il 20%) dei patrimoni mobiliari e immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare.
Vengono introdotte, invece, delle modalità di calcolo “disegnate” ad hoc per il tipo di prestazione richiesta: di conseguenza non più uno solo Isee ma più Isee e, quindi, informazioni diversificate e specifiche.
Secondo una macro suddivisione abbiamo tre format dell’indicatore.
- Isee standard o ordinario
- Isee università
- Isee sociosanitario.
Mentre il primo considera le situazioni “normali”, qualche parola a proposito del secondo e del terzo tipo: nell’”Ise università” lo studente non residente con la famiglia, ma con reddito non considerato adeguato, viene “attratto”, soltanto per questo sostegno, nel nucleo familiare dei genitori; per quanto concerne l’accesso alle prestazione sociosanitarie, invece, in casi particolari, si può scegliere un “nucleo ristretto” rispetto a quello “standard” e, quindi, con meno redditi da mettere nel conto.
Praticamente immutate le regole rispetto alla definizione del nucleo familiare di riferimento e sulla residenza da considerata “familiare” in caso di genitori non conviventi, separati, eccetera.
Da precisare che nella Dsu deve essere indicato anche il coniuge cittadino italiano iscritto all’Aire (e, quindi, residente all’estero).
Viene ristretta, poi, ai figli maggiorenni non sposati e senza prole, l’appartenenza al nucleo dei soggetti a carico ai fini dell’Irpef.
Continuando con la lettura della circolare, a proposito di novità, il documento mette in evidenza che, ai fini dell’Indicatore della situazione reddituale (Isr), oltre ai redditi e proventi già considerati dalla disciplina previgente, diventa rilevante ogni altra fonte di reddito o trattamento, anche se esente, soggetta ad altre tipologie di imposta o prodotta all’estero.
Il documento entra poi nel dettaglio del calcolo dell’Isr, indicando come applicare le diminuzioni di reddito ammesse e le spese e le franchigie da scalare.
Scende, poi, la franchigia sul patrimonio mobiliare (Isp), che viene articolata in base al numero dei componenti il nucleo familiare (6mila euro aumentati di 2mila per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 10mila euro). L’importo è incrementato di mille euro dal terzo figlio in poi.
Oltre alla possibilità del “nucleo ristretto”, come sopra già accennato, l’Inps elenca le diverse modalità di calcolo per le prestazioni sociosanitarie rivolte ai minorenni, approfondendo i casi di Isee non ordinario. Le ipotesi riguardano, in primo luogo, genitori non sposati tra di loro e con uno dei due non compreso nel nucleo familiare (perché ad esempio, coniugato con persona diversa dall’altro genitore).
Un’altra novità fondamentale della riforma è quella rappresentata dalla la possibilità di avere un “Isee corrente” ovvero aggiornato rispetto ai dati reddituali indicati in una Dsu già presentata. Le condizioni essenziali sono:
- essere in possesso di un Isee in corso di validità
- situazione lavorativa mutata per uno o più componenti della famiglia
- variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto a quella individuata nell’Isee precedente.
Per l’Isee corrente deve essere compilato l’apposito Modulo sostitutivo (Ms) con allegata la documentazione comprovante la mutata situazione reddituale e lavorativa.
Tornando alla Dsu, la circolare evidenzia che ha una scadenza. La sua validità, come prevede il Dpcm 159/2013, inizia con la sua presentazione e finisce al 15 gennaio dell’anno successivo. Superata tale data non può essere utilizzata per nuove richiese pur non perdendo efficacia rispetto alle precedenti.
La dichiarazione, inoltre, si è “modernizzata”. La nuova versione è modulare, come esige la riforma, strutturata in più moduli e quadri, in funzione delle prestazioni richieste e delle caratteristiche del nucleo familiare.
In via generale, però, precisa la circolare, basterà compilare la Dsu Mini, un modulo snello, con i dati anagrafici essenziali, sufficienti per il calcolo dell’Isee standard oppure ordinario, necessario per la maggior parte delle prestazioni.
La Dsu può essere presentata all’ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, ai Comuni, ai Caf o all’Inps, in via esclusivamente telematica, attraverso le postazioni informatiche self-service situate nelle sedi dell’Istituto, oppure collegandosi al sito www.inps.it.
Il calcolo avverrà al termine dell’acquisizione degli altri dati in possesso dell’ente di previdenza e dell’Agenzia delle Entrate.
A questo punto l’Inps, mediante il portale web, per posta elettronica certificata o presso le sedi territorialirende, rende disponibile l’attestazione riportante l’Isee, il contenuto della Dsu e le altre informazioni acquisite telematicamente.
Nell’eventualità in cui dall’attestazione emergano omissioni o difformità evidenziate dai controlli automatici, il richiedente la prestazione può presentare una nuova Dsu che tenga conto dei rilievi, oppure richiedere ugualmente la prestazione servendosi dell’attestazione incompleta o non corretta.
L’attestazione, infatti, è valida ai fini della concessione dell’agevolazione, fermo restando che l’ente erogatore può richiedere la documentazione utile a confermare o completare quanto dichiarato.
FONTE: fiscooggi.it
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