730 precompilato: utilizzo non obbligatorio
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. È quanto chiarito anche dalle istruzioni ministeriali in formato “bozza” fornite dall’Agenzia delle Entrate.
I soggetti infatti possono presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Unico).
Tuttavia vi sono alcuni casi in cui il contribuente non ha possibilità di scelta.
Infatti:
– il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Unico;
– il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello Unico, sempreché non rientri nei casi di esonero descritti nei successivi paragrafi.
A chi si presenta – Il modello 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. Si deve comunque tener presente che i lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono obbligatoriamente presentare il modello 730 a un Caf dipendenti o a un professionista abilitato. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato, invece, possono presentare il modello 730 all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d’imposta, svolge l’attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.
Quando e come si presenta – Il 730 ordinario si presenta entro gli stessi termini e con le stesse modalità stabilite per il 730 precompilato. La data prevista è quella del 7 luglio 2015.
Nel caso in cui il contribuente decida di presentare il modello al sostituto d’imposta, egli dovrà consegnarlo già compilato in tutte le sue parti. Se invece decide di rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato, dovrà anche fornire i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante.
Obbligo del Modello Unico – Alcuni contribuenti sono invece costretti a presentare il Mod. UNICO Persone Fisiche 2015e non possono in alcun modo utilizzare il Mod. 730. Trattasi in particolare di quei contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
– nel 2014 hanno posseduto redditi derivanti da produzione di “agro energie”, redditi d’impresa, da dichiarare nel quadro RF o RG del Modello Unico, redditi di partecipazione, da dichiarare nel quadro RH del Modello Unico, redditi di lavoro autonomo arti e professioni, da dichiarare nel quadro RE del Modello Unico, redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 che vanno dichiarati nel quadro RL del Modello Unico;
– nel 2014 e/o nel 2015 non sono residenti in Italia;
– percepiscono nel 2015 reddito di lavoro dipendente corrisposto esclusivamente da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute come nel caso di collaboratrice familiare, a meno che non lo presentino come coniuge dichiarante;
– devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d’imposta);
– sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
– devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
– hanno realizzato, nel 2014, plusvalenze derivanti dalla cessione di: partecipazioni qualificate ovvero partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
– hanno percepito nel 2014, come soggetti beneficiari, redditi derivanti da trust.
FONTE: fiscal-focus.info
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