Dichiarazione precompilata, resta la responsabilità del professionista o CAF per visto infedele
Non è ancora stato pubblicato il testo definitivo del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 ottobre, ma dalla scheda informativa dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione precompilata, pubblicata sul sito web del Governo, si evince che, riguardo alla responsabilità del CAF o del professionista abilitato per il caso di apposizione di visto infedele sui dati contenuti nella dichiarazione, nulla è cambiato rispetto all’ultima versione del provvedimento.
Infatti, dopo aver chiarito che, se la dichiarazione viene “presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professionisti abilitati, questi ultimi sono tenuti all’apposizione del visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata“, e che in tal caso i controlli documentali saranno effettuati – anche in relazione ai dati della precompilata forniti all’Agenzia dai soggetti terzi – presso i CAF o i professionisti abilitati, l’Agenzia ha fatto presente che saranno proprio quest’ultimi i destinatari di “eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale“, esplicitando che essi “saranno tenuti al pagamento di una somma corrispondente a imposta, sanzioni e interessi nella misura attualmente prevista per i contribuenti, salvo che il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente“. Al di fuori di quest’ultima ipotesi, in caso di errori, Caf o professionisti potranno evitare il pagamento dell’imposta e degli interessi – che resteranno a carico del contribuente – trasmettendo una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa: in questo caso saranno tenuti al pagamento della sola sanzione, che sarà ridotta a 1/8 se versata entro la medesima data.
FONTE: fiscopiu.it
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